1. Introduzione.

Il presente commento attiene alla sentenza del 21 gennaio 2016, con la quale il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato tutte le richieste del ricorrente, nel caso di specie Reti Televisive Italiane Spa (di seguito RTI)[1], sollevate nei confronti di X Internet Unlimited Company (di seguito X)[2].

Il thema decidendum si sostanziava essenzialmente in due profili: la differenza tra diritto di cronaca e diritto di critica e, soprattutto, la responsabilità dell’hosting provider per i contenuti diffusi all’interno della piattaforma digitale. Dal momento che sul primo profilo è oramai copiosa la giurisprudenza, anche costituzionale[3], e considerata la questione centrale del caso, sarà oggetto di una più approfondita analisi il tema della responsabilità delle piattaforme e la normativa applicabile.

  1. La vicenda.

In data 19/12/2024, la società RTI depositava un atto di citazione attraverso il quale lamentava la diffusione di contenuti diffamatori ed informazioni false da parte di due diversi account, con lo stesso titolare, all’interno del social network X. Nello specifico, il ricorrente faceva riferimento ad un elevato numero di post che riguardavano la rete televisiva ed il noto programma televisivo “Grande Fratello”. Secondo RTI attraverso questi account venivano divulgate notizie non vere su presunte difficoltà economiche e societarie di Mediaset, oltre che inesistenti vicende giudiziarie. Riguardo il “Grande Fratello”, alcuni dei post raccontavano di presunti comportamenti manipolatori degli autori e presentatori del programma al fine di alterare le dinamiche del reality show televisivo; inoltre, asserivano che la selezione dei concorrenti avveniva tramite «raccomandazioni e/o accettando attenzioni di natura sessuale da parte di autori e membri della produzione».

Pertanto, la parte attrice sosteneva di aver subito un grave danno alla reputazione e all’immagine a causa della capillare diffusione dei contenuti e attribuiva la responsabilità, oltre che all’autore dei post, alla mancata rimozione dei contenuti illeciti da parte della piattaforma. Su tale ultimo punto RTI invocava l’inapplicabilità del principio del safe harbour sancito dall’art.6 del Digital Services Act (DSA)[4]. Secondo tale disposizione i fornitori di servizi di hosting non sono responsabili per i contenuti illegali caricati dai loro utenti, a condizione che non siano a conoscenza dell’illegalità e agiscano prontamente per rimuoverli una volta informati; tuttavia, questa esenzione di responsabilità, ai sensi del considerando 18 DSA, non opera se la piattaforma svolge un ruolo attivo che gli consente la conoscenza o il controllo dei contenuti diffusi attraverso di essa. In ragione di tali argomentazioni RTI richiedeva: rimozione e deindicizzazione in tutta l’UE degli account censurati e dei suoi contenuti, l’inibizione dalla ripetizione dell’illecito, risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza all’interno della piattaforma e in un quotidiano nazionale.

La difesa del convenuto si è fondata essenzialmente su due punti. Il primo atteneva alla notorietà del reality oggetto dei post contestati, il Grande Fratello, il quale da anni è divenuto al centro della critica in quanto contenente «dinamiche ritenute artificiali» e che presentano «volgarità e comportamenti al limite». Pertanto, secondo X, le esternazioni ritenute illecite dal ricorrente sarebbero esercizio del diritto di critica televisiva in quanto fondate sulla qualità e sui contenuti della trasmissione televisiva che, in quanto tale, è soggetta a valutazioni e commenti da parte del pubblico.

Il secondo punto della difesa, invece, contestava l’argomentazione di RTI fondata sulla non applicabilità del principio del safe harbour. Secondo X l’argomentazione del ricorrente contraddiceva la stessa ratio delle misure del DSA, il quale prevede all’art.7 la cd. clausola del buon samaritano, secondo la quale il prestatore di servizi non è considerato inammissibile all’esenzione della responsabilità «per il solo fatto di svolgere, in buona fede e in modo diligente, indagini volontarie di propria iniziativa o di adottare altre misure volte a individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali». Infatti, la piattaforma avrebbe effettuato prontamente il controllo dei contenuti e rimosso l’unico post che riteneva illecito. In definitiva la parte resistente chiedeva di rigettare tutte le richieste di RTI.

  1. Il diritto di cronaca e l’offensività dei post.

Il primo e terzo punto della argomentazione in diritto del giudice riguardano rispettivamente gli aspetti generali concernenti la natura del diritto di critica e la valutazione concreta circa l’offensività dei post censurati.

La sentenza illustra brevemente le caratteristiche del diritto di cronaca e del diritto di critica quali due diverse espressioni della libertà di manifestazione del pensiero garantite dall’art.21 della Costituzione[5]. Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte[6], mentre la cronaca si limita ad una narrazione oggettiva dei fatti, la critica ha confini più ampi e consiste in una interpretazione, fisiologicamente soggettiva, di fatti e comportamenti e che può legittimamente esprimersi in una forma di aperto dissenso[7]. Pertanto, ciò che deve rilevare è non come viene narrato il fatto ma che vi sia un collegamento con il dato fattuale, poiché in caso contrario potrebbe configurarsi il reato di diffamazione[8].  In altre parole, come chiarito nella sentenza, se la critica è priva di pertinenza e scade nella offesa non è tutelabile come espressione della libertà di manifestazione del pensiero.

Riguardo la presunta offensività dei post, nella sentenza si legge che il comportamento del titolare degli account si limiterebbe a costruire uno spazio nel quale gli utenti della piattaforma si confrontano esprimendo i propri pensieri sul programma televisivo; ciò renderebbe gli spettatori parte attiva del programma e le loro interazioni, secondo il giudice, gioverebbero al programma televisivo stesso che diventa così oggetto di visibilità anche dopo la conclusione del programma[9].

Alla luce di queste argomentazioni il giudice esclude che i contenuti censurati da RTI siano lesivi della sua immagine.

  1. La responsabilità dell’hosting provider tra direttiva sul commercio elettronico e DSA.

Al di là delle valutazioni di merito circa i contenuti dei post e la loro eventuale offensività, il fulcro della sentenza risiede nel regime di responsabilità per l’hosting provider.

Si rende quindi necessario, prima della analisi della argomentazione sulla decisione, approfondire due elementi centrali nel Digital services act, il principio del safe harbour[10] e la cd. clausola del buon samaritano[11], entrambi di origine statunitense.

Il regime di safe harbour garantisce ai prestatori di servizi della società dell’informazione l’esonero dalla responsabilità per i contenuti illeciti immessi da terzi, sollevandoli da qualsiasi obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate. Questo istituto, sancito dagli artt. 4-6 del DSA, ricalca quanto era già stato previsto dalla Direttiva e-commerce[12], la quale, però, pur garantendo l’irresponsabilità dell’hosting provider, configurava i prestatori di servizi come meri intermediari passivi.

Infatti, l’art.14 della Direttiva esonerava da responsabilità solamente quando il prestatore non era effettivamente al corrente dell’illiceità dei contenuti e poteva/doveva intervenire solamente in seguito, non contemplando alcun dovere di moderazione ex ante. Se, al contrario, i prestatori, o piattaforme come nel caso in oggetto, svolgevano in maniera volontaria attività volte a intercettare contenuti illegali prima di ricevere una segnalazione, incorrevano in responsabilità qualora non agissero tempestivamente secondo il paradigma notice-and-action, perché in quel caso avrebbero avuto un ruolo attivo e una conseguente perdita di neutralità[13].

Tale impostazione scoraggiava gli hosting providers da effettuare controlli ex ante per non rischiare di incorrere in responsabilità e ciò comportava inevitabilmente una assenza di monitoraggio preventivo. È proprio qui che risiede la discontinuità tra la direttiva del 2000 e il Digital Services Act, che invece introduce la clausola – secondo alcuni temperata[14] – del buon samaritano. Non a caso, la difesa di X si è fondata anche sull’art.7 DSA, sostenendo che il ricorrente, imputando alla piattaforma un ruolo attivo per aver effettuato uno scrutinio dei post, avrebbe di fatto contraddetto la ratio della norma, volta a incoraggiare lo sviluppo di tecnologie atte a contrastare i contenuti illeciti online.

Poste queste premesse, è possibile valutare le conclusioni della sentenza sul caso di specie, fondate sul d.lgs 70 del 9 aprile 2003 attuativo della Direttiva e-commerce. Il giudice, nel rigettare le istanze di RTI, ha argomentato sulla base degli artt.16 e 17 del d.lgs 70/2003, secondo i quali il prestatore ha “solo” il dovere di effettuare un controllo successivo a seguito di segnalazione di un destinatario del servizio. Pertanto, avendo appurato che a seguito di diffida la piattaforma X ha provveduto a controllare i post segnalati e a rimuovere quello che ha ritenuto illecito, non vi è stata alcuna violazione da parte dell’hosting provider. Inoltre, ha riconosciuto alla piattaforma la discrezionalità circa la valutazione sulla non liceità dei post, non potendo configurarsi una automazione tra diffida/segnalazione ed immediata cancellazione.

  1. Brevi considerazioni a margine.

La pronuncia oggetto di disamina risulta condivisibile nella sua conclusione, potendosi effettivamente ritenere corretto il comportamento di X nel caso di specie. Tuttavia, ciò che pare quantomeno discutibile è l’argomentazione che ha condotto a questo esito. Nonostante entrambe le parti abbiano richiamato il DSA, già pienamente in vigore all’avvio del procedimento, il giudice ha utilizzato il regolamento solo per fornire la definizione di hosting provider, mentre come parametro per la decisione ha utilizzato solamente il decreto legislativo di attuazione della direttiva e-commerce.

Tale scelta non sembra aver portato a una conclusione diversa da quella che si sarebbe ottenuta considerando il solo DSA; tuttavia, appare anacronistico il ricorso a una norma nazionale ormai datata e gerarchicamente subordinata al Regolamento UE, ignorando di fatto il nuovo quadro normativo europeo. Di conseguenza, l’excursus in diritto della pronuncia rimane incompleto per non tenere adeguatamente conto del rapporto tra l’esenzione di responsabilità e la clausola che incoraggia un monitoraggio attivo delle piattaforme, un punto che assume rilevanza centrale in quanto la clausola del buon samaritano era stata espressamente invocata dalla difesa di X. Tale istituto avrebbe infatti offerto la base normativa per legittimare l’attività di moderazione volontaria senza intaccare il regime di safe harbour.

Sebbene la riconosciuta liceità dei post renda il cortocircuito interpretativo irrilevante ai fini del dispositivo, la conclusione della sentenza si mostra distonica: ignorando il rapporto tra esenzione di responsabilità e monitoraggio attivo — elementi cardine del DSA ma assenti nel d.lgs. 70/2003 — il decidente ha rinunciato a rispondere in modo esaustivo alle deduzioni delle parti, preferendo il ricorso a schemi normativi che non riflettono più l’attuale realtà regolatoria. Ne deriva quindi una situazione paradossale: il comportamento di X viene considerato legittimo solo in virtù della rimozione successiva alla diffida; tuttavia, seguendo un’analisi che ignora il DSA, un eventuale monitoraggio ex ante avrebbe potuto esporre la piattaforma a una contestazione di responsabilità come intermediario attivo, disconoscendo così quella tutela che il nuovo quadro europeo intende invece garantire.

[1] Società del Gruppo Mediaset Spa.

[2] Fino a luglio 2023 Twitter Internet Unlimited Company.

[3] In merito principalmente al tema della diffamazione a mezzo stampa. Tra le altre Corte costituzionale, sentenza n.150 del 12 luglio 2021.

[4] Regolamento (UE) 2022/2065.

[5] In dottrina, su tutti, P. Barile, La libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1975.

[6] Cass., sez.V, 14 aprile 2000, n.7999.

[7] Il punto di vista critico può esprimersi anche attraverso una rappresentazione non strettamente obiettiva del fatto (Cass., sez.V., 27 giugno 2000, n. 4799)

[8] Ai sensi dell’art.595cp, in questo caso, dato che avverrebbe attraverso social network, si configurerebbe diffamazione aggravata come stabilito dal terzo comma della disposizione. Cass., sez.V, 28 dicembre 2011, n. 48553.

[9] Tuttavia, vi è da sottolineare che ciò non appare una argomentazione rilevante per risolvere la controversia in scrutinio.

[10] Digital millenium copyright act del 1998.

[11] Introdotto in USA con la sezione 230 del Communication Decency Act del 1996.

[12] Direttiva UE 2000/31.

[13] Sentenza centrale nella giurisprudenza eurounitaria ,sul punto è la sentenza CGUE del 22 giugno 2021, ECLI:EU:C:2021:503, caso Youtube e Cyando.

[14] Sul punto in particolare e sul regime di responsabilità delle piattaforme nell’evoluzione del Diritto Ue v. G. Morgese, Moderazione e rimozione dei contenuti illegali online nel diritto dell’UE, in Federalismi.it, 1/2022.

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